Oggetto: |
Multe (per violazioni al Codice della Strada) |
Dal: |
21 agosto 2013 |
Al: |
N.D. |
Sconto: |
30% |
Sconto del
30% sull'importo delle multe pagate entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del
verbale.
Con la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del 20.08.2013, n. 194, della legge di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia (il cosiddetto "
Decreto del Fare"), sono entrate in vigore le norme che introducono la possibilità di ridurre del 30% le
sanzioni amministrative in ordine ad alcune violazioni del
Codice della Strada. Per usufruire dello sconto è necessario provvedere al pagamento
entro 5 giorni dalla ricezione della notifica di sanzione amministrativa (se il 5° giorno è festivo, c'è la proroga fino al primo giorno feriale utile).
La
riduzione dell'importo della multa NON è applicabile nei seguenti casi:
- violazioni di natura
penale (per esempio: guida in stato d'ebrezza);
- violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta;
- violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della
confisca del veicolo (per esempio: mancanza di copertura assicurativa);
- violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida.
Sulla notifica della sanzione amministrativa sono riportate le
istruzioni per usufruire dello sconto; vengono fornite
indicazioni per effettuare il pagamento secondo le modalità di gestione adottate da ciascun organo di polizia.
Chi è incline a proporre
ricorso al
Prefetto o al
Giudice di Pace NON DEVE effettuare il pagamento della sanzione entro 5 giorni.
Nel caso di pagamento di cifra minore a quella prevista o della cifra ridotta oltre il 5° giorno, la multa non è estinta e la somma versata viene trattenuta come acconto; se non verrà corrisposto il resto entro
60 giorni dalla contestazione è prevista
iscrizione a ruolo di una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale (più le spese di procedimento) e l'acconto versato.
(
Fonti e Approfondimenti: fiscopiu.it)